Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme avute in ragione del mandato, in parte giustificando tale trattenimento con la compensazione degli onorari, peraltro non autorizzata, e che richiesto non dia informazioni al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 12 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 207
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 24 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 12 Giugno 2001 (sospensione)
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