Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello jus postulandi – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 13 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 201

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 20 Dicembre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 13 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

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