Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 settembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 10 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Settembre 2001
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