La fase delle indagini preliminari è considerata propedeutica e non necessaria al procedimento disciplinare, non è regolata da alcuna norma dell’ordinamento professionale e nella prassi si svolge senza precise formalità; pertanto, in questa fase, la convocazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 10 Giugno 2002 (sospensione)
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