La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di un fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 06 Dicembre 2002 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1997 (sospensione)
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