Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Costituzione collegio giudicante – Eccezione di irregolarità – Termine per la proposizione.

La violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni grado e stato del giudizio ed è rilevabile anche d’ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. Pertanto è onere del ricorrente sollevare tempestivamente l’eccezione con il ricorso presentato al C.N.F., che è termine ultimo per far valere i vizi del procedimento non rilevabili d’ufficio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 06 Dicembre 2002 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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