Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (ex art. 57 r.d. n. 37/1934), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio; il loro status, conseguente alla semplice iscrizione nel registro speciale, si presenta, infatti, come preliminare a quello di professionista e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologico-disciplinari previste nel codice deontologico e nella normativa forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Marzo 1995 (sospensione)
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