Deve ritenersi inammissibile il ricorso, per venir meno dell’interesse alla decisione, e quindi per cessazione della materia del contendere, allorquando sia contestata la legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione di un organismo che sia scaduto e sia stato nel frattempo rinnovato nei suoi componenti. (Dichiara inammissibile i reclami per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 30 gennaio 1998 C.d.O. di Lanciano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 26 Ottobre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 30 Gennaio 1998
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