Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Illecito deontologico – Sanzione sospensione esercizio professione – Misura minima.

L’art. 40 del R.D.L. N. 1578/33 stabilisce in mesi due la durata minima della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. La non corretta applicazione di tale norma da parte del C.d.O. che, nell’infliggere tale sanzione, abbia stabilito una durata inferiore a quella prevista dalla legge (nella specie, di giorni quindici), costituisce indice presuntivo della volontà di non applicare una sanzione grave a carico dell’iscritto, in considerazione della sua giovane età e della sua esperienza al momento dei fatti, con conseguente sostituzione della predetta sanzione con la più lieve misura della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Rovigo, 18 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 26 Ottobre 2002 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 18 Settembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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