Il ricorso proposto da un cliente avverso la decisione con la quale il C.d.O. archivi l’esposto presentato dal medesimo nei confronti del professionista è inammissibile, sia perché il ricorrente è privo di ius postulandi, sia perché i provvedimenti di archiviazione non sono impugnabili. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 21 ottobre 2002, n. 177
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 21 Ottobre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 27 Novembre 2001
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