Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza.

Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente perché non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Costituisce pertanto comportamento negligente, per il quale deve ritenersi adeguata la sanzione della censura comminata dal C.d.O., il tardivo deposito di un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa, nonostante la tempestività del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 01 Ottobre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Novembre 1998
Giurisprudenza CNF

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