Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza.

Il decoro del professionista si realizza non soltanto nell’esercizio dell’attività forense, ma nel complesso delle doti morali e sociali, nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica opinione. Ne consegue che il professionista il quale sistematicamente non onori le obbligazioni contratte, costringendo i creditori all’avvio di azioni cautelari o esecutive, perde la credibilità dovuta ed intacca il prestigio dell’intera categoria professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 3 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 01 Ottobre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 03 Settembre 2001
Giurisprudenza CNF

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