Avvocato – Procedimento disciplinare – Atto introduttivo – Mancata indicazione testimoni – Nullità relativa.

Per costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale, la mancata indicazione dell’elenco dei testimoni nell’atto introduttivo del giudizio disciplinare, indicazione prevista dall’art. 48 R.D. n. 37/34, non costituisce motivo di nullità dell’intero procedimento, tantomeno insanabile e deducibile per la prima volta in sede giurisdizionale, pur comportando una nullità relativa che, peraltro, deve essere fatta valere dal ricorrente nel primo momento utile, e cioè all’udienza dibattimentale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 21 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 01 Ottobre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Ottobre 2000
Giurisprudenza CNF

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