La sospensione dall’esercizio della professione, nei termini in cui è delineata dall’art. 43 del R.D.L. n.1578/1933, nel testo modificato dall’art. 4 della l. n. 91/71, non rientra fra le misure di carattere sanzionatorio che possono essere irrogate a seguito di procedimento disciplinare, ma costituisce, invece, un provvedimento di natura amministrativa non giurisdizionale a carattere provvisorio svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 25 settembre 2002, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Luglio 2001
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