Il procedimento innanzi al CNF deve essere dichiarato estinto qualora, accertata la cessazione della materia del contendere, il ricorrente rinunzi al ricorso. (Dichiara l’estinzione del procedimento per rinunzia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 11 gennaio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 25 Settembre 2002 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 11 Gennaio 2001
0 Comment