Pone in essere un comportamento non conforme alla correttezza, alla dignità e al decoro professionale, concretizzando così l’ipotesi di cui all’art. 38, co. 1, l.p., l’avvocato che richieda ed ottenga due volte il pagamento di prestazioni uguali, senza tener conto degli acconti già percepiti, incassando inoltre onorari in misura notevolmente superiore ai massimi previsti dalla tariffa professionale senza preventiva pattuizione con la cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Aprile 1999
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