Deve ritenersi infondato l’addebito al professionista della violazione all’obbligo di informazione previsto dall’art. 40 del codice deontologico per non avere relazionato il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, allorquando l’incolpato provi di aver puntualmente, per iscritto e a più riprese informato il proprio cliente circa lo stato della causa, anche inviando copia degli atti defensionali subito dopo l’udienza, e la richiesta del cliente di ulteriori notizie possa essere spiegata con una deplorevole insistenza del medesimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 giugno 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 25 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Giugno 2001
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