Secondo un principio ormai pacifico, il procedimento disciplinare mantiene una sua piena autonomia rispetto al procedimento penale cui i medesimi fatti contestati possono aver dato luogo, onde i due procedimenti devono avere il loro corso senza sostanziali riflessi l’uno nei riguardi dell’altro, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come accertato, con efficacia di giudicato, dal magistrato penale. Ne consegue che, ai fini del compimento del quinquennio della prescrizione, a nulla rileva l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, laddove il procedimento disciplinare non sia stato aperto e concluso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 gennaio 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 25 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Gennaio 1997
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