Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto dal praticante avvocato – Mancanza di jus postulandi – Inammissibilità.

Atteso che solo l’iscritto agli albi, e non l’iscritto negli elenchi e registri, può provvedere personalmente alle proprie difese anche dinanzi al CNF, va dichiarato inammissibile per difetto dello ius postulandi il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato avverso la decisione con cui il CdO gli infligga la sanzione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 18 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 25 Settembre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 18 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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