Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova – Testimonianza.

Atteso che nel procedimento disciplinare la facoltà di assumere testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme ed è disciplinata dall’art 48 del R.D.L. n. 1578/33, che si limita a richiamare soltanto gli artt. 358 e 359 del c.p.p. (vecchio testo), deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della prova assunta dinanzi al C.d.O. fondata sulla mancata articolazione dei capitoli di prova testimoniale e sull’asserita violazione dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 25 Settembre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 23 Ottobre 2000
Giurisprudenza CNF

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