L’eccezione di nullità in ordine alla irregolare convocazione del C.d.O. territoriale per l’apertura del procedimento disciplinare deve essere sollevata dal ricorrente con una specifica istanza di parte, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti al COA. Secondo l’orientamento del giudice di legittimità, invero, la violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d’ufficio, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi all’impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 3 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 12 settembre 2002, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 12 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 03 Febbraio 1997
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