Conformemente al consolidato principio della tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall’art. 54 del RDL 1578/33 e dall’art. 3 del D.lgs. n. 597/47, in difetto di una disposizione che, nel complesso normativo sull’ordinamento professionale, disciplini l’impugnazione delle decisioni in materia di estensione o ricusazione, l’impugnazione proposta avverso la deliberazione del C.d.O. territoriale competente che rigetti l’istanza di ricusazione deve ritenersi inammissibile in quanto non prevista dalla legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 12 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Settembre 2002
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