Il provvedimento di sospensione cautelare, non avendo natura sanzionatoria, può sempre essere revocato allorché vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la emissione. Esso, d’altra parte, non può essere soggetto a limiti temporali, in quanto è legato non ad un giudizio di responsabilità disciplinare ma ad una valutazione di esclusione immediata dall’esercizio professionale in una particolare situazione di fatto in cui è coinvolto il professionista. La gravità del fatto prescinde dal giudizio di merito, che è solo successivo e da accertare ma che, attribuito all’esercente l’attività forense si carica di significato negativo tale da rendere incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale con il credito ed il prestigio che la classe forense nel suo insieme deve poter sempre vantare. Il CNF può soltanto valutare la legittimità del percorso argomentativo adottato dal giudice disciplinare territoriale ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare, non anche il merito di tale decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 3 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 settembre 2002, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 12 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 03 Gennaio 2002
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