Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.

Viola il disposto degli artt. 24 e 44 del Codice deontologico il professionista che ingiustificatamente, e senza autorizzazione alcuna, trattenga e gestisca somme di pertinenza della propria assistita e che a quest’ultima ripetutamente richieda prestiti di denaro di vario importo, rilasciando in cambio assegni ed effetti risultati poi insoluti e, in un caso, costituiti da tratte emesse in relazione a suoi pretesi crediti già precedentemente estinti dagli obbligati, in violazione del disposto degli artt. 5 e 6 del medesimo Codice. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 12 settembre 2002, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 12 Settembre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Aprile 2000
Giurisprudenza CNF

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