Atteso che per effetto dell’entrata in vigore (ottobre 1989) del nuovo codice di procedura penale deve ormai ritenersi definitivamente venuto meno qualsiasi automatismo tra la sentenza penale (di condanna) e la decisione disciplinare, costituisce insegnamento pressoché costante della giurisprudenza del CNF quello secondo cui, in sede di applicazione della norma deontologica, è sempre necessaria una autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale al fine di accertarne la gravità e la rilevanza, sicché il giudice disciplinare, tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico acquisiti agli atti del procedimento, ben può pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle tratte dal giudice penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera Inferiore, 26 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 12 settembre 2002, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 12 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera del 26 Giugno 2001
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