L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con autorizzazione a girarli, ancorché non trasferibili, con la sigla per procura, con il dichiarato fine di consentire il diffalco del compenso professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere regolati dalla totale distinzione delle due sfere e dalla assoluta chiarezza economica. Tale delega, infatti, oltre a violare chiare disposizioni di legge in materia di girata di titoli, comporta un’intollerabile commistione dei rapporti patrimoniali dell’avvocato e del cliente (nella specie il CNF, in considerazione del fatto che le somme erano state trattenute sul conto personale del professionista per tempi non lunghi e che poi erano state restituite anteriormente alle iniziative penali e disciplinari dell’interessata, ha ridotto nel minimo la sanzione della sospensione irrogata per mesi tre dal Consiglio territoriale). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 ottobre 1996).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 06 Settembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 21 Ottobre 1996 (sospensione)
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