Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza.

L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con autorizzazione a girarli, ancorché non trasferibili, con la sigla per procura, con il dichiarato fine di consentire il diffalco del compenso professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere regolati dalla totale distinzione delle due sfere e dalla assoluta chiarezza economica. Tale delega, infatti, oltre a violare chiare disposizioni di legge in materia di girata di titoli, comporta un’intollerabile commistione dei rapporti patrimoniali dell’avvocato e del cliente (nella specie il CNF, in considerazione del fatto che le somme erano state trattenute sul conto personale del professionista per tempi non lunghi e che poi erano state restituite anteriormente alle iniziative penali e disciplinari dell’interessata, ha ridotto nel minimo la sanzione della sospensione irrogata per mesi tre dal Consiglio territoriale). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 6 settembre 2002, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 06 Settembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 21 Ottobre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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