La irregolare costituzione del Collegio, con conseguente nullità del procedimento e della relativa decisione, è configurabile non soltanto quando la deliberazione viene adottata senza la maggioranza prevista dalla legge, ma anche quando il Collegio medesimo si costituisca senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti della convocazione nelle forme stabilite (nella specie, non era stata comunicata a taluni componenti dell’organo collegiale l’anticipazione dell’orario della udienza fissata per la trattazione del procedimento rispetto a quello originariamente notificato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 ottobre 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 06 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Ottobre 1997
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