Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di Vice Pretore Onorario non si astenga, in obbedienza al disposto dell’art. 53 n. 2 del codice deontologico, in una procedura d’urgenza introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata, prodotta in atti, risulti anche il nominativo dell’incolpato come facente parte del suo studio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 15 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 06 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 15 Giugno 1999
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