Avvocato – Norme deontologiche -Rapporti con la parte assistita – Ritardata consegna di somme – Illecito deontologico. – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che ritardi nella consegna di una somma ricevuta in ragione del mandato ove tale comportamento sia stato determinato dall’esigenza di concludere nel migliore dei modi, nell’interesse del cliente il mandato ricevuto. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che aveva differito l’incontro per il pagamento del debito del cliente alla data in cui era garantito l’intervento di un funzionario di banca per evitare il pignoramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 22 settembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 4 luglio 2002, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 04 Luglio 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 22 Settembre 1998
Giurisprudenza CNF

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