Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Disponibilità della parte – Non sussiste.

L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti in primo grado non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 luglio 2002, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 17 Luglio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 04 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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