L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti in primo grado non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 17 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 04 Ottobre 1994
0 Comment