Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda compensi eccessivi per l’attività svolta e condizioni la consegna di un assegno al pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 7 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 30 agosto 2002, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 30 Agosto 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 07 Luglio 1998 (sospensione)
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