Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 4 luglio 2002, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 04 Luglio 2002 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 15 Marzo 2001 (archiviazione)
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