L’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta o dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e trattenga somme avute in ragione del mandato, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del prestigio e decoro dell’intera classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 5 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 luglio 2002, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 04 Luglio 2002 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 05 Gennaio 2019 (sospensione)
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