Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Iscrizione registro speciale – Colonnello dell’Arma dei Carabinieri – Legittimità – Dovere di riservatezza – Tutela.

È legittima l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista militante nell’arma dei carabinieri, poiché il disposto normativo (art. 1 r.d. n. 37/1934, art. 3 r.d.l. 1578/33 e art. 1 e ss. d.p.r. 101/1990) non prevede alcuna preclusione o ipotesi di incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle forze armate, mentre in relazione all’obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell’avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di eventuali situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 10 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 18 Giugno 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 10 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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