Per effetto della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio alla residenza, deve ritenersi necessaria, ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio. (Per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Nella specie è stata annullata la decisione con la quale il C.d.O. aveva rigettato la domanda di iscrizione del professionista che aveva nel circondario il suo domicilio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 20 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 29 maggio 2002, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 29 Maggio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 20 Luglio 2001
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