Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni offensive verso il collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura all’avvocato che in una lettera aveva dichiarato, riferendosi al collega avversario, “Ella temerariamente e scorrettamente ha fatto presentare al suo assistito un esposto al consiglio dell’ordine degli avvocati”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 23 Maggio 2002 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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