È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il tenore dell’articolo 38, 3° comma l.p., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 23 Maggio 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Giugno 1999 (censura)
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