Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – Contatti diretti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Omesso pagamento di prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti direttamente la controparte, usi ripetutamente espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi avversari e altresì non adempia al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GALATI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 23 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Giugno 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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