Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Strumentalizzazione della professione – Recupero di crediti infondati – Partecipazione a truffe – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, attivi molteplici azioni per il recupero di crediti palesemente privi di fondamento e frutto di una evidente operazione truffaldina. (Nella specie il professionista aveva attivato decreti ingiuntivi per l’omesso pagamento di un bollettino relativo ad un abbonamento ad una rivista mensile che veniva presentato con una lettera dai contenuti volutamente sibillini, tale da far insorgere nel destinatario la convinzione erronea che si trattasse di una richiesta degli organi della Autorità finanziaria, ed in più con la clausola del rinnovo tacito dell’abbonamento. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 17 maggio 2002, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 17 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Aprile 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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