Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento davanti alla Corte di giustizia europea; pertanto la sussistenza di quest’ultimo non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare, che potrà comunque essere sospeso per valutazione discrezionale del C.d.O.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 15 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 13 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 15 Dicembre 1999 (avvertimento)
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