Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti la controparte sul proprio cellulare e usi nei suoi confronti espressioni offensive e minacciose. (L’art. 27 c.d., infatti, prevede un’eccezione alla regola del divieto di prendere contatti diretti con la controparte nel caso in cui si debba “richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora, o evitare prescrizioni o decadenze” e riguarda solo contatti epistolari; non rientra, pertanto, nella previsione normativa la telefonata nella quale l’avvocato minacciava la controparte di “mandarla in galera per malversazione e falso in bilancio”. Nella specie e’ stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 13 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Febbraio 1997 (avvertimento)
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