Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che offenda e minacci un terzo per futili motivi legati al traffico, ometta di adempiere al pagamento degli onorari di un notaio, da lui garantito in nome e per conto dei suoi clienti, non provveda al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega ed in ultimo non dia informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura, anche in considerazione del particolare stato psicologico in cui si trovava il professionista e alla sua volontà di ravvedimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 22 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 22 Settembre 2000 (sospensione)
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