Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – trattenimento somme – Richiesta di compensi eccessivi – Produzione in giudizio civile di espostodisciplinare verso collega – Omessa comunicazione al C.d.O. di azione contro il collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme avute per l’espletamento del mandato, richieda compensi eccessivi non computando, con raggiri, gli acconti già versati, produca in un giudizio civile a soli fini denigratori un esposto disciplinare verso il collega di controparte e ometta di informare il consiglio dell’ordine dell’intenzione di promuovere un’azione civile verso il collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 1 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 23 luglio 2002, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 23 Luglio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 01 Luglio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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