Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia alle obbligazioni assunte a seguito di una transazione e che emetta assegni andati poi protestati. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 18 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. EQUIZZI), sentenza del 17 luglio 2002, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 17 Luglio 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 18 Marzo 1997 (censura)
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