Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto per motivi di incompatibilità o di condotta – Preventiva audizione dell’interessato- Necessità.

Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver “sentito” l’interessato nelle sue giustificazioni, con assegnazione di un termine non minore di 10 giorni per presentare le deduzioni ed eventualmente proporre istanza per la presentazione di testimoni o l’audizione personale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 17 luglio 2002, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 17 Luglio 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 26 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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