Il termine di tre mesi, decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un albo degli avvocati, previsto dall’art. 31 r.d.l. n. 1578/33, entro il quale il consiglio dell’ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e il suo inutile decorrere, configurabile come silenzio rigetto, consente, entro dieci giorni, il ricorso al C.N.F. che deciderà nel merito dell’iscrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 17 Luglio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 26 Luglio 2001
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