Avvocato – Procedimento disciplinare – Dichiarazione del denunciante come unica prova – Mancanza di prove certe – Decisione – Nullità.

Le dichiarazioni dell’ esponente non possono da sole erigersi a piena prova dei fatti denunciati, quando le stesse non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti medesimi; deve pertanto essere annullata la decisione assunta in mancanza di prove certe. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 6 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 marzo 2002, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 25 Marzo 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 06 Ottobre 2000
Giurisprudenza CNF

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