Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Il professionista che, richiesto, ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento, oggetto di esposto, viola il dovere di correttezza e collaborazione a cui ciascun professionista è tenuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 4 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 04 Luglio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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