Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto (non incidendo su tale autonomia la novella dell’articolo 653 c.p.p. che, pur statuendo: “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della susssistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” non prevede l’obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 4 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 04 Luglio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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