In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interrottivi della prescrizione verificatisi, durante la fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, mentre per gli atti interrutivi, verificatisi durante la fase giurisdizionale davanti al C.N.F. opera il principio dell’effetto interruttivo permanente ex art. 2945. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo; la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 4 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 04 Luglio 2001 (sospensione)
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